Societario

LO STALLO DECISIONALE (DEADLOCK) NELLE SOCIETÀ

LO STALLO DECISIONALE (DEADLOCK) NELLE SOCIETÀ

Che cos’è uno stallo decisionale o deadlock?

  • Lo stallo decisionale si verifica quando gli organi della società non riescono ad assumere le decisioni per mancanza delle maggioranze necessarie. Questo può avvenire a causa del disaccordo fra i soci o gli amministratori ovvero della loro inerzia nell’attività sociale. I conflitti possono sorgere per vari motivi, ad esempio una discorde visione o interessi economici differenti. Un simile scenario è tanto più possibile ed evidente in presenza di soci paritetici (50%-50%). Le situazioni di stallo hanno come conseguenza ultima l’irrealizzabilità degli obiettivi dell’attività di impresa.

Quali sono le possibili soluzioni?

  • Il modo migliore per evitare situazioni di stallo è anticiparle tramite l’adozione di alcuni strumenti preventivi. Il primo tra i rimedi è l’introduzione di clausole antistallo (deadlock-clause) nello statuto o nei patti parasociali Questi ultimi hanno come fine la stabilizzazione degli assetti proprietari o la governance della società. Esistono clausole antistallo di varia natura, come ad esempio quelle che prevedono meccanismi di consultazione e conciliazione preventivi, fino al casting vote ovvero la possibilità di attribuire ad un socio in caso di stallo il voto decisivo, spesso, non agevolmente prevedibile, in quanto comporta la posizione subordinata di uno o più soci nei confronti di altri. Più complicato è prevedere che la decisione antistallo venga demandata a terzi esterni alla società. Talvolta la miglior soluzione è stata trovata nel concedere a uno o più soci un’opzione put, ovvero il diritto di vendere le proprie partecipazioni ad un prezzo determinato (o determinabile) ovvero un opzione call mediante la quale uno o più soci hanno il diritto di acquistare le partecipazioni altrui. Esiste poi la cosiddetta clausola della roulette russa con la previsione che al verificarsi di una situazione di stallo, un socio possa porre l’altro di fronte alla scelta di acquistare la quota del socio offerente, al prezzo da lui proposto, o cedergli la propria quota al medesimo prezzo. Altra possibile soluzione antistallo è legata alla disciplina statutaria del diritto di recesso, con la previsione di ulteriori ipotesi di recesso, oltre a quelle previste dalla legge, che tengano conto della possibile conflittualità tra i soci.

Un caso pratico di utilizzo di Russian roulette clause:

  • Proprio in questi giorni la stampa ha dato atto di una situazione di deadlock societaria che ha visto coinvolto un noto cantante italiano ed il suo socio nella gestione della società che pubblica un seguitissimo Podcast. In presenza di una Russian roulette clause, uno dei due soci paritetici ha proposto di rilevare le quote dell’altro socio, attivando così la clausola di Russian roulette. Il socio che ha ricevuto l’offerta, rifiutandosi di vendere le proprie quote, si è ritrovato nella possibilità di acquistare le quote dell’offerente che, a sua volta, si sarebbe rifiutato di cederle. La vicenda è sfociata in un procedimento cautelare. A dimostrazione del fatto che la clausola di Russian roulette è un meccanismo piuttosto complesso da gestire, tanto nella fase preventiva, quanto in alcuni casi, nella fase esecutiva.

Conclusioni:

  • Nel corso della vita della società è più frequente di quanto si pensi potersi trovarsi a fronteggiare situazioni di stallo. In questi casi l’attività potrebbe avere delle ripercussioni negative sia nei risultati che nei rapporti interni. Dunque, prima di iniziare un’attività in forma societaria, è bene investire tempo nella fase di progettazione e pianificazione del miglior assetto possibile.

Finanziamenti soci: rischi connessi ed istruzioni per l'uso

Alcuni dei profili giuridici e degli aspetti di carattere pratico maggiormente rilevanti legati ai finanziamenti effettuati dai soci a favore delle società da essi partecipate, alla luce del diffusissimo utilizzo di questo strumento, hanno spesso comportato criticità non adeguatamente valutate ex ante nonché l’emersione di tematiche controverse. Ciò malgrado il legislatore e la giurisprudenza abbiano tentato nel corso degli anni di fornire una parziale regolamentazione ed un’interpretazione della materia il più possibile lineare ed aderente alla pratica.

L’art. 2467 cod. civ. - che prevede l’espressa postergazione di tali crediti derivanti da finanziamento rispetto al rimborso da parte della società di quelli vantati a diverso titolo dagli altri creditori - affronta, infatti, il problema della loro qualificazione con la consapevolezza che, malgrado gli stessi in molti casi si presentino, nella forma e nelle intenzioni del socio mutuante, come erogazioni di capitale di credito (soggetti pertanto a teorico obbligo di restituzione tout court da parte della società mutuataria), nella sostanza dovranno tuttavia essere più correttamente inquadrati come conferimenti di capitale di rischio perché effettuati in momenti della vita sociale in cui sarebbe stato ragionevole attendersi il conferimento, appunto, di capitale di rischio.

La medesima norma non si è però dimostrata sufficientemente precisa nell’individuare in quale preciso momento debba verificarsi la sussistenza delle condizioni di “eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto” o di “situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento” ai fini dell’operatività del meccanismo di postergazione ed in questa zona grigia è quindi intervenuta la giurisprudenza chiarendo, in sintesi, che “la società è tenuta a rifiutare al socio il rimborso del finanziamento, in presenza della indicata situazione, ove esistente al momento della concessione del finanziamento ed a quello della richiesta di rimborso” nonché “sino alla pronuncia (giudiziale, n.d.r.), trattandosi di condizione di inesigibilità del credito” (in questo senso Cass. civ. 12944/2019 ed, inter alia, Tribunale di Milano 9 luglio 2021, Tribunale di Milano 21 ottobre 2020, Tribunale di Roma 6 febbraio 2017 e Tribunale di Milano 13 giugno 2016).

La norma in commento, le interpretazioni giurisprudenziali nel tempo fornite e la particolarità dell’istituto sollevano quindi criticità concrete da tenere in debita considerazione nel momento in

cui si valuta se effettuare o meno il finanziamento e quali siano i pro ed i contra di questo strumento per il socio erogante.

La tematica ed i rischi connessi dovranno quindi essere attentamente ponderate dal socio comprendendo che, al fine di evitare o, quantomeno, mitigare il rischio di postergazione rispetto agli altri creditori sociali, non rileva unicamente il momento in cui è stato erogato il finanziamento venendo viceversa di fatto ad avere rilevanza ogni possibile successivo mutamento della situazione patrimoniale e finanziaria della società finanziata in relazione alla restituzione puntuale o meno del rimborso, fino alla possibile perdita integrale del capitale conferito nel caso in cui la società beneficiaria non dovesse risollevarsi dalla fase di sopravvenuta difficoltà finanziaria.

Un ulteriore tema da considerare consiste nella necessità di pattuire con la società beneficiaria una chiara identificazione delle modalità e dei termini di restituzione del finanziamento erogato attraverso la sottoscrizione di un accordo dettagliato.

Dal punto di vista operativo, quando si esegue un finanziamento a favore di una società partecipata, è consigliabile quindi procedere con le cautele necessarie, in particolar modo se il socio conferente non è autorizzato a disporre in via autonoma la restituzione del finanziamento in qualità di amministratore e legale rappresentante della società beneficiaria.

Tali cautele dovrebbero consistere:

  • nella adeguata preventiva comprensione dei presupposti economico-giuridici di applicazione della postergazione, qui sinteticamente trattati;

  • nella predisposizione di appositi contratti di finanziamento tra il socio e la società dove siano previsti espressamente l’eventuale tasso di interesse applicato (nel caso di prestiti fruttiferi) e soprattutto termini, condizioni, modalità e tempistiche di restituzione del finanziamento in capo al socio mutuante.

Non è in altre parole sufficiente effettuare un semplice bonifico bancario a favore della società (come molto spesso accade nella prassi), anche se con una causale dettagliata, così come si rivela estremamente rischioso non pattuire uno specifico termine di restituzione. Infatti, in caso di mancata previsione di tale termine e di mancato accordo con la società beneficiaria, il socio conferente, in caso di contestazione della società, dovrà avviare un autonomo giudizio civile al fine di richiedere la fissazione giudiziale di un termine per la restituzione del finanziamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1817 cod. civ. (norma spesso non adeguatamente tenuta in considerazione in questi contesti)

Come “trasformare” una società in una “start-up innovativa” ed usufruire dei relativi benefici.

E’ ormai noto che per start-up innovativa si intende una società che ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Altrettanto noti sono i requisiti di costituzione ed i concreti benefici connessi a questa particolare tipologia societaria.

Non tutti sanno però che esiste la possibilità, per chi abbia già costituito una società di capitali, di trasformarla in una start-up innovativa e di beneficiare dei relativi vantaggi.

La “trasformazione” è possibile a condizione che siano rispettati determinati requisiti.

La modifica in questione non costituisce peraltro una vera e propria trasformazione societaria e non è quindi necessario seguire la complessa e costosa procedura prevista per questa specifica operazione straordinaria (spese notarili, adempimenti pubblicitari, ecc.).

È però indispensabile verificare il rispetto di determinati requisiti e procedere alla preliminare verifica di tutte le fasi del processo di “trasformazione”.

  • Verifica dell’oggetto sociale

Il primo aspetto da verificare è relativo all’oggetto sociale della società esistente, in quanto è necessario valutare l’eventuale modifica dello stesso prima di perfezionare la variazione. La normativa in vigore prevede, infatti, quale requisito per la start-up innovativa, di possedere “quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”.

Questa analisi è particolarmente delicata ma, se viene condotta scrupolosamente, permette di risparmiare i costi connessi all’atto notarile di modifica dell’oggetto sociale.

  • Requisiti generali e termine per la “trasformazione”

Al tempo stesso è necessario che la società proceda alla trasformazione non oltre 5 anni (60 mesi) dalla data di costituzione e che sia in possesso dei requisiti delle comuni start-up innovative (ad esempio non distribuire e non aver distribuito utili), impegnandosi allo stesso tempo a non superare 5 milioni di fatturato annuo ed a continuare a non distribuire utili per tutto il periodo durante il quale mantiene tale forma societaria.

Esistono altri tre requisiti richiesti dalla normativa in vigore:

  1. rispetto di una predeterminata percentuale di spese in ricerca e sviluppo;

  2. 2/3 dipendenti con laurea magistrale;

  3. Società depositaria o licenziataria di un brevetto o diritto di privativa industriale.

E però sufficiente che sia configurabile uno solo di questi per poter procedere con la relativa variazione in start-up innovativa.


  • La procedura

Il processo di trasformazione non richiede particolari adempimenti burocratici ed è interamente telematico, anche se è ovviamente consigliabile l’assistenza da parte di un professionista con adeguata esperienza normativa.

Il primo passaggio consiste infatti nella compilazione telematica da parte del legale rappresentante della società del modello di autodichiarazione di startup innovativa. Una volta compilato il modello, per iscrivere la società nella sezione speciale del Registro Imprese, il modulo deve essere firmato digitalmente ed inviato telematicamente insieme alla Comunicazione Unica al Registro Imprese.

È bene ricordare che questa dichiarazione deve essere rinnovata periodicamente depositandola entro 30 giorni dall’approvazione di ogni bilancio e in ogni caso entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio sociale al fine di attestare la permanenza dei requisiti di legge.

Quanto alla Comunicazione Unica, nella sezione “VARIAZIONE” andranno inseriti numerosi dati relativi a titolo esemplificativo all’attività svolta, all’oggetto sociale ed all’attività di ricerca ed anche queste informazioni dovranno essere aggiornate tempestivamente in caso di modifica.

Si precisa infine che, ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale del registro imprese, la start-up innovativa si considera automaticamente iscritta alla sezione speciale del registro delle imprese a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico.

SPAC: analisi, vantaggi e benefici per le PMI italiane anche alla luce dell’attuale scenario di emergenza socio-sanitaria

Le SPAC (Special Purpose Aquisition Companies) sono una particolare tipologia di società veicolo destinate alla raccolta di capitali di rischio attraverso la quotazione (IPO o Initial Public Offer) e con l’obiettivo di investimento in una o più società operative esistenti (società “target”).

Il tratto caratteristico di tali società è rappresentato dalla circostanza che la raccolta (IPO) si basa su un progetto di investimento in quanto la  target sarà individuata successivamente e, pertanto, la sottoscrizione da parte degli investitori avviene “quasi al buio”. Al termine della fase IPO, infatti, l’unico asset in portafoglio è la liquidità raccolta che esprime anche il valore di mercato di tale società.

Le SPAC, dunque, sono strumenti di investimento che, dopo aver identificato una azienda da acquisire, servono a raccogliere capitale con lo scopo di arrivare alla quotazione nel mercato Aim-Italia di Borsa Italiana. Le SPAC sono acceleratori di IPO e, dunque, rappresentano un nuovo modo di fare private equity.

Lo schema di sintesi proposto da Borsa Italiana mostra come il ciclo di vita delle SPAC possa essere suddiviso nelle seguenti quattro fasi principali:

a) costituzione della SPAC da parte dei promoters e sponsor che effettuano un aumento di capitale;

b) IPO con assegnazione di azioni e warrant;

c) individuazione di una società target da acquisire, con i requisiti adeguati in rapporto al progetto di investimento, da presentare al mercato come obiettivo della successiva business combination;

d) votazione da parte dell’assemblea dei soci sulla business combination e, in caso di esito positivo della votazione, eventuale perfezionamento della fusione e/o integrazione e la liquidazione dei soci dissenzienti oppure, in caso di esito negativo, scioglimento della SPAC e restituzione dei capitali agli investitori.

Il regolamento delle SPAC contiene i profili rilevanti dell’operazione tra cui i dettagli della politica di investimento e i criteri selettivi per la successiva fase che è quella della ricerca della società target. Tale fase è sottoposta ad un termine, a tutela degli investitori, che può essere di 18 o 24 mesi dall’avvio delle negoziazioni (IPO) ma è estendibile se nel frattempo è stata firmata, e comunicata al mercato, una lettera di intenti con la società target. In caso di decorso del termine senza che la società target sia individuata, la SPAC è posta in liquidazione e i fondi vincolati sono restituiti agli investitori.

Elemento caratteristico delle SPAC, inoltre, è che i capitali raccolti con l’IPO vengono depositati in un conto vincolato (escrow account) che è indisponibile senza previa delibera dell’assemblea dei soci.

Da tutto quanto sopra esposto si evince che le SPAC sono uno strumento di investimento a basso profilo di rischio fino al momento dell’acquisizione, ma con un importante upside potenziale in caso di successo dell’operazione.

Quanto agli investitori, infatti, è da evidenziare il basso profilo di rischio in relazione al fatto che, in caso di insuccesso e liquidazione della SPAC, gli stessi hanno diritto al rimborso integrale dell’investimento a valere sull’escrow account. Le SPAC, infatti, posizionano l’investitore al centro del sistema decisionale: la decisione della business combination è sempre demandata agli azionisti, con possibilità di uscita per i singoli azionisti dissenzienti. Inoltre, qualora la business combination non dovesse essere approvata entro il termine massimo di durata della SPAC, quest’ultima si scioglierà per il decorso del termine e verrà posta in liquidazione.

Quanto poi alla società target, il primo vantaggio consiste nella evidente semplificazione del processo di quotazione. Altro vantaggio si rinviene nella riduzione del rischio del prezzo di quotazione delle azioni in quanto, rispetto all’IPO diretta dove il prezzo è fissato sul mercato, nella business combination il prezzo è un elemento della negoziazione tra le parti (SPAC e target) e consiste in un meccanismo che consente alla società target di aderire solo in presenza delle condizioni economiche ritenute soddisfacenti.

In Italia, le SPAC sono disciplinate dal regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., e ricondotte al tipo delle "società costituite con lo scopo di acquisizione di un business il cui oggetto sociale esclusivo prevede l'investimento in via prevalente in una società o attività, nonché le relative attività strumentali" ovvero a quelle "la cui strategia di investimento non è ancora stata avviata o completata e/o si caratterizza in termini di particolare complessità".

Le SPAC sono state scelte da marchi come Ivs, Iwb, Fila, Lu-Ve, Sesa: i marchi d'eccellenza del Made in Italy hanno preferito questa strada per arrivare alla quotazione in Borsa Italiana. Questa sembra la strada ed il meccanismo migliore per far arrivare i capitali del risparmio nell'economia reale a favore delle PMI italiane.

Nonostante però fino ad oggi nel nostro Paese siano nate più di 30 SPAC, l’attuale situazione finanziaria legata all’emergenza Covid-19 sta confermando un bilancio complessivo di difficoltà.

Anche se alcune società veicolo, nella convinzione che il mercato in difficoltà possa essere paradossalmente un acceleratore per le stesse, stanno provando a rilanciare tali meccanismi di investimento, tuttavia molte altre SPAC stanno, purtroppo, gettando la spugna annunciando lo scioglimento o mettendo in liquidazione le stesse con conseguente restituzione dei fondi vincolati agli investitori.

Una particolare criticità che si sta riproponendo in questi giorni riguarda, infatti, proprio la scadenza di investimento. L’urgenza di rispettare tale termine, infatti, da un lato, potrebbe spingere i promoters a compromettere la qualità della selezione della società target e dei termini di acquisizione e, dall’altro, potrebbe addirittura impedire agli stessi di individuare una società che rispecchi i requisiti di business prefissati. Infatti, a causa dell’emergenza Covid-19 e di tutte le misure adottate e adottande per il suo contenimento, si corre il rischio di vanificare gli sforzi per via del restringimento di fatto dei termini per l’individuazione della società target.

Ad ogni modo, ed in ogni caso, è importante ribadire che i promoters hanno un grosso incentivo al fatto che l’operazione di acquisto abbia successo, sia perché se il fondo venisse liquidato, per la mancata approvazione delle acquisizioni, essi non parteciperebbero al processo e perderebbero parte dei loro investimenti impegnati nella costituzione e gestione del fondo stesso, sia perché, nell’ipotesi in cui si realizzi l’acquisto della società target, una buona parte delle azioni di loro spettanza verrebbe allocata solo se il prezzo delle azioni stesse raggiungesse e mantenesse determinati livelli di prezzo.

Dunque, è importante che gli investors si avvalgano di un management team esperto nella selezione ed acquisizione di società non quotate e capace di fiutare l’affare migliore nel minor tempo possibile.

In conclusione, considerati tutti i vantaggi ed i benefici che derivano da tali veicoli di investimento, capaci di contemperare al meglio gli interessi degli investitori e delle società con alto potenziale di crescita, si auspica che tali veicoli possano essere rilanciati e rivitalizzati quanto prima - attraverso misure ad hoc atte a superare l’impasse emergenziale in atto - soprattutto a sostegno delle PMI italiane.