FOOD LAW: la nuova regolamentazione delle pratiche commerciali sleali nel settore agroalimentare

Clovers segnala un’importante novità normativa con importanti effetti nell’ambito della contrattualistica e delle pratiche commerciali nel settore agroalimentare.

Come forse già saprete, la recente attuazione in Italia della Direttiva UE 2019/633 ha introdotto regole stringenti alle quali devono adeguarsi le imprese che operano nella filiera agricola e alimentare a partire dal 15 dicembre 2021 . Le novità principali di questa riforma riguardano sia i contratti (in essere o da stipulare), che la disciplina della concorrenza tra le imprese operanti in un settore che riveste un’importanza chiave nella promozione dell’eccellenza italiana e che interessa prodotti che vanno dal latte alle piante, passando per il vino e il tabacco. A presidio del rispetto della nuova normativa sono anche previste sanzioni che possono arrivare sino alla soglia del 10% del fatturato del trasgressore realizzato nell’esercizio precedente all’accertamento. Troverete di seguito illustrati gli aspetti più rilevanti della nuova disciplina, suddivisi per aree tematiche di interesse. Cosa riguarda La riforma si occupa della disciplina dei contratti, delle pratiche commerciali, la prassi della vendita sottocosto e di altri importanti aspetti che regolano la filiera agro alimentare in Italia. A chi si rivolge Si tratta di una disciplina che si applica unicamente ai rapporti B2B, con esclusione, quindi, dei contratti con i consumatori finali. I destinatari sono sia i fornitori che gli acquirenti che operano del settore della filiera agro-alimentare:

  1. che si occupano di cessione di prodotti agricoli e alimentari ,
  2. nei casi in cui il fornitore sia stabilito in Italia,
  3. qualunque sia il fatturato da essi realizzato.

Novità in tema di contratti

Per quanto riguarda i contratti di cessione la norma prevede il rispetto di precisi obblighi di contenuto, di durata e di forma e stabilisce che tutti i contratti in essere vadano adeguati al più tardi entro il 15 giugno 2022.

  1. obblighi (e divieti) di contenuto
  • Per negoziare nuovi contratti o per adeguare quelli già vigenti, la regola chiave è quella della chiarezza: la normativa indica con precisione quali previsioni debbono essere necessariamente presenti nei contratti e quali, invece, sono vietate:
  • Da un punto di vista pratico devono essere sempre inserite in tutti i contratti tra fornitori e acquirenti indicazioni puntuali circa le quantità e le caratteristiche dei prodotti venduti, il prezzo (che può essere fisso o determinabile sulla base di criteri stabiliti nel contratto) la durata, le modalità di consegna e di pagamento della merce fornita .

È, invece, espressamente vietato inserire nei contratti pattuizioni volte a:

  • stabilire termini di pagamento di oltre 30 giorni per i prodotti deperibili e oltre 60 giorni per gli altri prodotti agricoli e alimentari;
  • consentire l’annullamento, da parte dell’acquirente, di ordini di prodotti deperibili con un preavviso inferiore a 30 giorni, con alcune eccezioni;
  • modificare unilateralmente le condizioni relative alla frequenza, al metodo, al luogo, ai tempi o al volume della fornitura o della consegna dei prodotti, alle norme di qualità, ai termini di pagamento o ai prezzi oppure relative alla prestazione di servizi accessori;
  • consentire la richiesta al fornitore di pagamenti che non sono connessi alla vendita dei prodotti agricoli e alimentari o di farsi carico dei costi per il deterioramento e/o la perdita di prodotti che si verificano presso i locali dell'acquirente o comunque dopo che tali prodotti sono divenuti di sua proprietà, quando tale deterioramento o perdita non siano stati causati da negligenza o colpa del fornitore;
  • imporre, direttamente o indirettamente, condizioni di vendita, di acquisto o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;
  • vendere prodotti agricoli e alimentari a condizioni contrattuali eccessivamente gravose, ivi compresa la vendita a prezzi manifestamente inferiori ai costi di produzione;
  • imporre all'acquirente prodotti con date di scadenza troppo brevi;
  • imporre vincoli contrattuali per il mantenimento di un determinato assortimento di prodotti;
  • imporre all'acquirente l'inserimento di certi prodotti nell'assortimento;
  • imporre all'acquirente l’obbligo di riservare a determinati prodotti posizioni privilegiate negli scaffali o negli esercizi commerciali.
  • escludere l'applicazione di interessi di mora a danno del creditore o delle spese di recupero dei crediti;
  • prevedere l'obbligo del fornitore di non emettere la fattura prima di un certo periodo di tempo dopo la consegna dei prodotti, con alcune eccezioni;

e più in generale:

  • applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;
  • subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle relazioni commerciali all’esecuzione di prestazioni che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non hanno alcuna connessione con l'oggetto dei contratti e delle relazioni commerciali;
  • imporre l’obbligo di fornire servizi e prestazioni accessorie, senza alcuna connessione oggettiva con i prodotti ceduti in base al contratto;
  • imporre un trasferimento ingiustificato e sproporzionato del rischio economico da una parte alla sua controparte.

È consentito, a patto che sia scritto con chiarezza e che sia stato concordato tra i contraenti (si veda il par. che segue sulla c.d. “grey list”), inserire clausole che prevedano che:

  • l'acquirente restituisca al fornitore prodotti agricoli e alimentari rimasti invenduti, senza corrispondere alcun pagamento per tali prodotti invenduti e/o per il loro smaltimento;
  • al fornitore venga richiesto un pagamento come condizione per l'immagazzinamento, l'esposizione, l'inserimento in listino o la messa in commercio dei suoi prodotti;
  • l'acquirente richieda al fornitore di farsi carico del costo degli sconti sui prodotti agricoli e alimentari venduti dall'acquirente come parte di una promozione, con alcune eccezioni;
  • l'acquirente richieda al fornitore di pagare i costi della pubblicità dei prodotti effettuata dall'acquirente;
  • l'acquirente richieda al fornitore di pagare i costi per il marketing dei prodotti effettuato dall’acquirente;
  • l'acquirente richieda al fornitore di farsi carico dei costi del personale incaricato di organizzare gli spazi destinati alla vendita dei prodotti del fornitore.

Durata

Un’indicazione importante riguarda poi la durata dei contratti, che dovrà essere di almeno 12 mesi, salvo comprovate diverse esigenze derivanti, e.g., dalla stagionalità dei prodotti oggetto di fornitura, specificamente concordate dalle parti o per il tramite di associazioni di categoria; al di fuori di questa deroga, contratti stipulati con una durata più breve, saranno considerati di durata pari a 12 mesi.

Forma scritta

Sempre allo scopo di ridurre il più possibile il margine di incertezza tra fornitori e acquirenti, la nuova disciplina impone la forma scritta dei contratti.

NB: le buone pratiche commerciali

Tra le novità più di rilievo, la norma prevede espressamente la possibilità per gli operatori della filiera di utilizzare nelle loro attività messaggi pubblicitari recanti la seguente dicitura: “Prodotto conforme alle buone pratiche commerciali nella filiera agricola e alimentare”, quando siano rispettati non solo i criteri di cui al punto 1 in tema di contenuto dei contratti, ma sia dimostrabile che le parti agiscano secondo correttezza, trasparenza e buona fede sul mercato di riferimento. L’utilizzo di questo claim è sempre soggetto a verifica da parte dell’ICQRF.

Le condotte commerciali vietate e in “Grey list”

La nuova disciplina si occupa di elencare nel dettaglio una serie di condotte commerciali vietate che devono essere sempre evitate da tutte le imprese operanti nel settore agro alimentare a prescindere dall’esistenza o meno di rapporti contrattuali. Si tratta di c.d. “pratiche commerciali sleali” che vengono distinte, in base alla loro gravità tra

  1. pratiche commerciali comunque vietate (cd. “black list”) e
  2. pratiche che sarebbero vietate salvo che siano state precedentemente concordate tra le parti nel contratto di cessione o in un altro accordo successivo. (cd. “grey list”)

La c.d. “black list”

Tra le pratiche vietate vi sono tutte le condotte già esaminate con riferimento ai contenuti vietati nei contratti tra fornitori e acquirenti, ma ve ne sono anche altre, che prescindono da un rapporto di fornitura in essere tra le parti, tra cui:

  • l’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione illecita, da parte dell’acquirente, di segreti commerciali del fornitore;
  • la minaccia di mettere in atto o la stessa messa in atto di ritorsioni commerciali nei confronti del fornitore quando quest'ultimo esercita i diritti contrattuali e legali di cui gode;
  • la vendita di prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso;
  • l'omissione di almeno una delle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
  • l'imposizione, diretta o indiretta, di condizioni di vendita, di acquisto o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose; e, più in generale:
  • l'adozione di ogni ulteriore condotta commerciale che risulti sleale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.

La c.d. “grey list”

Come già visto sopra, invece, è possibile sfuggire a censure di slealtà concorrenziale per queste previsioni, se vengono inserite in modo chiaro e determinato in contratto:

  • l'acquirente restituisca al fornitore prodotti agricoli e alimentari rimasti invenduti, senza corrispondere alcun pagamento per tali prodotti invenduti e/o per il loro smaltimento;
  • al fornitore venga richiesto un pagamento come condizione per l'immagazzinamento, l'esposizione, l'inserimento in listino o la messa in commercio dei suoi prodotti;
  • l'acquirente richieda al fornitore di farsi carico del costo degli sconti sui prodotti agricoli e alimentari venduti dall'acquirente come parte di una promozione, con alcune eccezioni;
  • l'acquirente richieda al fornitore di pagare i costi della pubblicità dei prodotti effettuata dall'acquirente;
  • l'acquirente richieda al fornitore di pagare i costi per il marketing dei prodotti effettuato dall’acquirente;
  • l'acquirente richieda al fornitore di farsi carico dei costi del personale incaricato di organizzare gli spazi destinati alla vendita dei prodotti del fornitore.

Chi controlla?

Le Autorità preposte alla vigilanza sull’attuazione della nuova disciplina sono il neo-istituito l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), che può agire sia d’ufficio che a seguito di denuncia (anche anonima) e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), fatta salva la possibilità per le parti interessate di ricorrere a procedure di mediazione o a meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie.

Riassumendo

La nuova disciplina, efficace sin da subito, si occupa sia dei contratti che dei comportamenti delle imprese attive in Italia nella filiera agroalimentare e stabilisce precisi diritti ed obblighi tra le parti, assoggettando gli operatori di mercato al potere ispettivo e sanzionatorio di apposite autorità pubbliche.

Le previsioni normative non rappresentano semplicemente l’ennesima novità per il settore ma sono anche l’occasione per ripensare i rapporti tra gli operatori di mercato con una prospettiva volta a premiare la trasparenza, la continuità e la valorizzazione della filiera.

È nel pieno rispetto di questa finalità che noi di Clovers siamo a Vostra disposizione per approfondire questi aspetti anche in tema di condivisione delle strategie di adeguamento alla nuova normativa a fronte di un possibile mutamento di rapporti consolidati tra i vostri acquirenti e fornitori. Lo studio è anche a disposizione per programmare, ove richiesta, una sessione di aggiornamento e formazione sul tema.