Concessa la registrazione del marchio "Steve Jobs" per la produzione di abbigliamento.

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L'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ha recentemente confermato una sua precedente decisione di concedere la registrazione del marchio STEVE JOBS, a nome di due fratelli napoletani, Vincenzo e Giacomo Barbato.

La registrazione del marchio non riguardava solo la parola STEVE JOBS, ma anche una stilizzazione e una lettera molto particolare J, che probabilmente ricorda ai consumatori il logo di un'altra azienda.

Nel 2012 i due fratelli napoletani notarono che Apple aveva trascurato la registrazione del nome del suo fondatore come marchio e, pertanto depositarono domanda di registrazione di marchio come mostrato sopra prima dell'EUIPO (numero di registrazione 011041861), in International Classes 9, 18, 25 , 38 e 42.

Apple Inc. ha prontamente opposto la domanda di registrazione avanti all'EUIPO, sostenendo che la lettera J era una copia del marchio Apple di Apple Inc., con un disegno molto simile e un morso , come questo:

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Dopo anni di discussioni, l'EUIPO si è pronunciata a favore dei fratelli Barbato, sostenendo che la lettera J non è commestibile, e di conseguenza non vi è alcuna relazione tra la mela morsicata dell'azienda tecnologica e la lettera J "morsa" ideata dai fratelli italiani.

Di conseguenza, la registrazione è stata ammessa e quindi è iniziata la commercializzazione di capi di abbigliamento  con il marchio STEVE JOBS.

La domanda di marchio STEVE JOBS è stata depositata  anche negli USA davanti all'USPTO (numero di serie 79141888), ma l’ufficio ha rigettato la domanda dei due fratelli napoletani. 

L'orologio Royal Oak di Audemars Piguet non è un marchio tridimensionale.

Il Tribunale di Milano si è recentemente espresso sulla tutelabilità della forma del noto orologio “Royal Oak” creato nel 1972 dall’azienda svizzera Audermars Piguet  inizialmente protetto come marchio tridimensionale.

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L’Audemars Piguet aveva registrato come marchio internazionale figurativo la forma della relativa lunetta e lamentava la contraffazione di marchio e la concorrenza sleale per imitazione servile da parte degli orologi commercializzati dalla start-up milanese D One s.r.l.

In un primo momento il tribunale ha emesso un provvedimento inaudita altera parte inibendo la futura commercializzazione ma dopo che la D One  si è costituita in giudizio e ha esposto le proprie difese, tuttavia, il Giudice adito ha ribaltato la propria decisione iniziale e rigettato il ricorso di Audermars Piguet sulla base del fatto che “sussistono numerosi elementi di dubbio sulla validità del marchio azionato”, come testimoniato dal fatto che la sua registrazione come marchio comunitario sia stata negata dall’ufficio competente (UAMI).

In particolare, secondo il Tribunale il marchio sembra privo di capacità distintiva, ovvero della capacità di “distinguere i prodotti rispetto a quelli di un altro fabbricante e, dunque, svolgere la funzione di identificazione dell’origine imprenditoriale del prodotto”;

Sempre secondo la corte milanese il segno distintivo tridimensionale non sembra nemmeno avere acquisito capacità distintiva attraverso l’uso (c.d. “secondary meaning”), “non essendo stato documentato un utilizzo uniforme” del segno medesimo”.

Da ultimo la registrazione della forma in questione come marchio non sembra nemmeno compatibile con il dettato dell’art. 9 CPI, secondo il quale “non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni costituiti esclusivamente … dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto”.

 In tema di concorrenza sleale, il Giudice ha ricordato che, per integrare l’illecito di concorrenza sleale ex art. 2598 co. 1 n. 1 c.c., l’imitazione servile del prodotto altrui deve “investire caratteristiche del tutto inessenziali rispetto alla funzione che sono destinate ad assolvere”, ovvero quelle caratteristiche “arbitrarie e capricciose” e “nuove rispetto al già noto” che conferiscono originalità al prodotto e hanno capacità distintiva, così che il pubblico è portato a ricondurle all’impresa da cui il prodotto origina: solo quando riguarda queste caratteristiche, l’imitazione servile investe “elementi idonei ad ingenerare confusione nel pubblico” e integra quindi concorrenza sleale confusoria.

Nel caso di specie, il Giudice non ha ravvisato la sussistenza di una simile imitazione, affermando sostanzialmente – sulla scorta di quanto rilevato in punto di contraffazione di marchio – che le forme imitate sarebbero “strutturali del prodotto e non distintive”, nonché in alcuni casi “ormai acquisite al gusto collettivo, avendo subito una certa standardizzazione”, e che comunque vi sarebbero “significative differenze” tra i due prodotti.

La nuova legge sullo spettacolo

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La Camera dei Deputati ha approvato la nuova legge sullo spettacolo dal vivo, provvedimento a lungo atteso dagli operatori del settore che stabilisce nuove regole e accorda al comparto maggiori risorse e trattamenti fiscali agevolati: tra le novità previste dal testo sono presenti l'aumento delle risorse del Fondo Unico per lo Spettacolo (con fondi pari a +9.5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a +22.5 milioni di euro a decorrere dal 2020), 4 milioni di euro per spettacoli da organizzare nelle zone del centro Italia colpite dai sismi del 2016 e 2017, l'estensione dell’Art Bonus a tutti i settori dello spettacolo, la stabilizzazione del tax credit musica, il beneficio riconosciuto alle imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali e produttrici di spettacoli di musica dal vivo per la promozione di artisti emergenti, con oneri pari a 4.5 milioni di euro a decorrere dal 2018, l'estensione del sostegno statale allo spettacolo dal vivo alla musica popolare contemporanea, alle espressioni artistiche della canzone popolare d’autore e alle attività artistiche di strada, e la nascita del Consiglio superiore dello Spettacolo, organismo consultivo del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo che sostituisce la Consulta per lo spettacolo.

La battaglia legale tedesca intorno al marchio Black Friday.

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Dal 1952, il Black Friday, generalmente conosciuto come il giorno successivo al Giorno del Ringraziamento, viene considerato l'inizio della stagione dello shopping natalizio negli Stati Uniti. Oggi i rivenditori di diversi paesi in tutto il mondo offrono vendite promozionali durante il fine settimana del Black Friday. In Germania, Apple è stata la prima azienda a gestire una speciale campagna per il Black Friday per il mercato tedesco fin dal 2006.

Sull’onda della accresciuta notorietà del Black Friday, nel  2013 è stata presentata in Germania una domanda per la protezione del marchio Black Friday dalla Super Union Holdings Ltd. Co. Società con sede ad Hong Kong, che ha concesso in licenza il marchio "Black Friday" alla Black Friday GmbH, una società con sede a Vienna.

Dal 2016, la Super Union Holdings Ltd. ha iniziato ad attaccare le società che utilizzano il termine Black Friday inviando avvertimenti, come ad esempio il mercato statunitense del commercio elettronico Groupon nel 2016, nonché ai titolari della piattaforma black-friday.de, che presenta offerte del Black Friday.

Nel 2017, Super Union Holdings Ltd. ha citato in giudizio Amazon per l'uso del segno "Black Friday" in Germania avanzando, tra l'altro, richieste di danni.

Certo, alcune aziende, colpite dagli attacchi di Super Union Holdings Ltd., hanno iniziato a reagire e ad oggi sono pendenti più di dodici azioni di cancellazione pendenti contro il marchio tedesco Black Friday.

Di recente il tribunale di Dusseldorf ha emesso un’ordinanza in cui negato il diritto di privativa al titolare del marchio Black Friday.

In Germania vige, come in tanti altri paesi, il principio secondo cui un marchio può essere cancellato se il segno è descrittivo ed il cuore della battaglia legale sembra proprio ruotare intorno a tale principio.

A breve si avranno nuovi sviluppi.

IL PUNTO SULLA LINK TAX

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Gli ultimi giorni sono stati decisamente turbolenti per le web companies con il Governo sempre alla ricerca di nuove misure per tassare la rete. Ma queste manovre rappresentano la soluzione migliore per il nostro Paese?

La proposta di riforma della Direttiva Copyright, una delle regolamentazioni della Commissione Europea più discusse non sembra trovare il consenso nel corso delle discussioni al Parlamento europeo.

In particolare l’introduzione di un nuovo diritto (art. 11) a favore degli editori (link tax) e l’obbligo (art. 13) per gli intermediari della comunicazione di predisporre dei filtri per i contenuti immessi dagli utenti, al fine di eliminare quelli in violazione del copyright.

Il meccanismo tenta di monetizzare una delle attività genetiche del web, l’ipertesto ma il timore è che possa verificarsi quanto già successo in Spagna e Germania, dove gli editori hanno il diritto di farsi pagare da Google News. Il risultato è stato un crollo di traffico sui siti degli editori.

Di recente però, le apparenti conseguenze negative derivanti dall’adozione della link tax in Spagna sembrano non avere dissuaso il Governo italiano dall’adottare un’iniziativa simile. Apparentemente il Governo sta studiando una norma che obblighi gli aggregatori di notizie come Google News a raggiungere un accordo commerciale con gli editori. Nel caso in cui questo accordo fallisca, un procedimento di mediazione potrebbe nascere davanti all’AgCom o alla sezione dedicata della Presidenza del Consiglio prima di sfociare in un procedimento giudiziario.

 

ANCHE UNA GUIDA DI VINI E' UN OPERA CREATIVA.

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Somiglianze “significative” tra la guida di Bibenda Editore - ex “Duemilavini”, oggi “Bibenda” - e “Vitae” dell’AIS. sia relative al formato fisico che nelle schede descrittive per i dati relativi alle aziende e alle loro produzioni, e “forti elementi di assonanza nella sequenza degli argomenti”: è con queste parole, presenti nel testo della sentenza emessa dai giudici della IX Sezione Civile del Tribunale di Roma, che si conclude il primo grado di giudizio relativo alla denuncia per plagio sporta da Bibenda Editore nei confronti di Ais, a valle della conclusione, nel 2015, della collaborazione tra Bibenda e l’Ais.

Subito dopo l’interruzione dei rapporti che avevano visto per anni Ais acquistare la guida Bibenda per distribuirla ai propri soci, l’Associazione diede alle stampe una sua guida, battezzata “Vitae”, che però apparve agli autori di “Bibenda” troppo simile, sotto una molteplicità di punti di vista, a quella da loro creata secondo criteri redazionali ben precisi. Criteri che, secondo la sentenza, sono sufficientemente simili a quelli adottati da Ais per “Vitae” da giustificare una sua condanna: il Tribunale ha accolto le istanze di Bibenda Editore e ha inibito la pubblicazione di future edizioni di “Vitae” a meno che queste somiglianze non vengano sostanzialmente eliminate. Ais è stata condannata, inoltre, a risarcire i danni (ancora da quantificare) in favore di Bibenda Editore.

Secondo la sentenza del Tribunale, “l’esame della guida pubblicata dalla convenuta (ais) evidenzia significative somiglianze con la guida Bibenda in relazione alle dimensioni del volume, al materiale utilizzato per la copertina, alla rilegatura e ai caratteri di stampa adoperati e al formato.

Ulteriori rilevanti somiglianze si colgono nelle schede descrittive delle aziende, in entrambe le guide si rinvengono, con la stessa sequenza e all’interno di un identico contesto strutturale e secondo una comune presentazione grafica, i dati relativi a nome azienda, indirizzo, sito internet, indirizzo mail, anno di fondazione, proprietà, bottiglie prodotte, ettari vitati, vendita diretta, visite all’azienda, pezzo introduttivo, nome vino, tipologia, uve, gradazione alcolica, prezzo, bottiglie prodotte, degustazione, vinificazione e abbinamento.

È comune, inoltre, la valutazione dei prodotti con simboli posizionati sul lato destro delle pagine.

Come già rilevato le due guide presentano forti elementi di assonanza nella sequenza degli argomenti (…)”.

In base a tali argomentazioni, il Tribunale ha accolto le domande proposte da Bibenda Editore e ha inibito all’Associazione Italiana Sommelier di pubblicare per le annualità future la guida Vitae, salvo adeguamenti idonei a differenziarla in maniera sostanziale dalla guida Bibenda.

Il punto sul recepimento della Direttiva Barnier.

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Sempre più discusso è il recepimento della direttiva europea 2014/26, conosciuta come direttiva Barnier, che è nata dalla necessità di creare un sistema di gestione dei diritti d’autore unico, a livello europeo. L’obiettivo delle normativa comunitaria è, difatti, quello di armonizzare il settore, ancora regolato localmente da ciascun Paese, in modo da garantire più efficienza e trasparenza da parte delle società di collecting dei diritti d’autore, nei confronti dei loro associati, introducendo anche una maggiore liberalizzazione.

Sul punto, l’articolo 5 del testo comunitario prevede, infatti, che “i titolari dei diritti hanno il diritto di autorizzare un organismo di gestione collettiva a loro scelta a gestire i diritti, le categorie di diritti o i tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta, per i territori di loro scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza e di stabilimento dell’organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti”. Questa disposizione non trova riscontro con l’esclusiva ancora concessa dall’Italia, con l’articolo 180 della legge sul diritto d’autore, la numero 633 del 1941, alla Siae. 

La direttiva interviene su tre fronti. 
Innanzitutto, la gestione collettiva dei diritti d’autore, ovvero il compenso che ciascun artista matura per la riproduzione delle proprie opere. Il caso più significativo ed economicamente più rilevante è quello della musica: tutte le riproduzione di una canzone, via radio o altro mezzo di diffusione, fa scattare il diritto d’autore, che in Italia viene “contabilizzato” dalla Siae, Società italiana autori ed editori, in un regime di monopolio. 
Il secondo settore d’intervento della direttiva è la gestione dei diritti connessi al diritto d’autore. A differenza di quanto ancora avviene con la Siae, il mercato dei diritti connessi è stato liberalizzato e, oggi, l’ex monopolista Imaie (Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori) lavora insieme ad altre otto società di intermediazione
Terzo ed ultimo ambito della riforma è la concessione delle licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali riprodotte online: per esempio, su youtube o spotify.

L’Italia ha recepito la direttiva nel 2017  facendo però salva l’esclusiva di Siae per il mercato italiano del collecting del diritto d’autore. Il nocciolo della questione è al Comma 2 dell’Articolo 4: «I titolari dei diritti possono affidare ad un organismo di gestione collettiva o ad un’entità di gestione indipendente di loro scelta la gestione dei loro diritti, delle relative categorie o dei tipi di opere e degli altri materiali protetti per i territori da essi indicati, indipendentemente dallo Stato dell’Unione europea di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell’organismo di gestione collettiva, dell’entità di gestione indipendente o del titolare dei diritti, fatto salvo quanto disposto dall’Articolo 180, della legge 22 aprile 1941, n. 633, in riferimento all’attività di intermediazione di diritti d’autore». Articolo 180 che afferma appunto come «l’attività di intermediario» sia «riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori»

Nel giugno 2016, anche l’AGCOM ha scritto al Parlamento e al Governo rilevando che “il valore e la ratio stessa dell’impianto normativo europeo risultano gravemente compromessi dalla presenza, all’interno dell’ordinamento nazionale, di una disposizione ormai isolata nel panorama degli Stati membri, che attribuisce a un solo soggetto (Siae) la riserva dell’attività di intermediazione dei diritti d’autore”. 

Qualcosa però sembra stia cambiando: recentemente, il ministro della cultura Franceschini ha dichiarato che “Il governo ha dato disponibilità a proporre al Parlamento una norma che permetta ad altri organismi di gestione collettiva di operare in Italia". In realtà, questo intervento sembrerebbe parziale e, secondo molti, soltanto atto ad evitare ulteriori procedure di infrazione per il nostro Paese, poiché non prevede una vera e propria liberalizzazione ma una minima apertura del mercato nei confronti  soltanto di altri organismi di gestione collettiva senza scopo di lucro, ovvero società straniere equivalenti di Siae, controllate da artisti ed editori. Dalla riforma della legge 633 del 1941, rimarrebbero quindi escluse le società di gestione indipendenti private come Soundreef, principale avversario di Siae in Italia, che oggi opera attraverso una società controllata inglese per aggirare il monopolio. Inoltre, Siae ha già degli accordi di rappresentanza con le omologhe europee, in virtù dei quali ciascuna società di collecting gestisce il copyright nel proprio Paese per conto delle altre. Il dibattito sembra dunque destinato a continuare.
 

Selfie Selvaggio

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I giudici statunitensi hanno recentemente messo fine alla battaglia giudiziaria sul selfie di Naruto, il macaco indonesiano che più di dieci anni fa spopolò sul web con un autoscatto. La decisione della Corte ha dato ragione a Slater, il proprietario della macchina fotografica, e ha rigettato le pretese di PETA, un’organizzazione no-profit statunitense che si occupa di diritti degli animali, che sosteneva le ragioni del macaco.

La bizzarra vicenda inizia nel 2011, quando David Slater, fotografo professionista, si trovava nelle foreste dell’Indonesia per immortalare alcune tra le più particolari specie animali. Imbattutosi in un branco di scimmie, lasciò per qualche momento incustodita la sua macchina fotografica. Fu così che un fotogenico macaco, Naruto, l’afferrò e iniziò a scattarsi centinaia di selfies. Alcuni, come capita anche alle migliori instagrammer, mossi e sfuocati, altri invece quasi perfetti. Il fotografo pubblicò una delle foto sul proprio blog e subito l’immagine diventò virale. Sulla scorta di un’interpretazione letterale della legge statunitense in tema di diritto d’autore, Wikimedia, la società americana proprietaria del dominio Wikipedia, decise allora di inserire l’immagine nella sua collezione di contenuti Wikimedia Commons, una raccolta di oltre 20 mila immagini e video pubblici e fruibili dalla collettività in quanto privi di diritti d’autore. Secondo la normativa americana, infatti, i diritti su una foto sono di titolarità del suo autore ovvero chi l’ha scattata e, in questo caso, si trattava di una scimmia. Salter si oppose alla libera divulgazione dell’immagine che riteneva essere sua a tutti gli effetti e fece nascere una vera e propria controversia giuridica in tema di proprietà intellettuale: se una scimmia fa una foto, di chi è la foto?

Nel corso degli anni la questione si è fatta sempre più complicata e sempre più assurda: la PETA, già nota per le sue battaglie provocatorie, ha fatto causa, a nome di Naruto, a Slater e anche a Blurb, una casa editrice che ha pubblicato il libro Wildlife Personalities, contenete, tra tante foto animali, anche quella di Naruto.

Sia Slater che Blurb hanno presentato un “motion for dismissal”: un documento che nel sistema legale statunitense serve a chi è accusato per spiegare che la causa nei suoi confronti è sbagliata e  basata su motivi inesistenti. In questo documento Slater scrisse, tra le altre cose, che “l’unico fatto rilevante in questa causa è che il querelante è una scimmia che fa causa per violazioni relative al copyright”. Secondo Salter, la PETA non può provare che il famoso selfie fu scattato proprio da Naruto e non da un’altra scimmia.

E, in effetti, i giudici gli hanno dato ragione, statuendo che i diritti sulla autoscatto siano suoi e non dell’animale.

Nonostante questo, però, l’organizzazione Peta e David Slater hanno trovato un accordo: il fotografo verserà all’organizzazione non-profit il 25% degli introiti derivanti dal proprio diritto d’autore sulla foto.

Rinvenuto il contratto tra Tazio Nuvolari e la Scuderia Ferrari

È stato recentemente ritrovato l’accordo del 1935 che Tazio Nuvolari aveva chiuso con l'Alfa Romeo - attraverso la Scuderia Ferrari.

La cosa che forse più colpisce leggendo l’accordo è l’estrema concisione dell’accordo, forse uno dei più importanti accordi di diritto sportivo degli anni 30: appena una pagina perché Nuvolari metta a disposizione i suoi servizi in favore della Scuderia Ferrari (che come è noto all’epoca gestiva e preparava autovetture Alfa Romeo).

Si stima quindi che Nuvolari potesse arrivare fra ingaggi, premi e gettoni della Scuderia quasi a mezzo milione di lire l'anno. Una cifra molto alta per l’epoca, molto di più di quanto la matematica lasci intendere (se si rapportano ad esempio i 40 milioni l'anno di Alonso, il più pagato in F1, con i 13 mila euro l'anno di un operaio).

Altra curiosità è il valore della polizza infortuni e vita, pari a quasi il 10% del valore dell’ingaggio.

L’altro dato interessante rimane la ripartizione dei premi. In un’epoca in cui i diritti media non esistevano, una delle fonti principali di introiti per le scuderie automobilistiche erano appunto i premi assegnati dagli organizzatori. L’accordo fa emergere una ripartizione alquanto favorevole a Nuvolari: ben la metà dei premi andavano al corridore.

Il pericolo di usare il proprio nome come marchio.

Circa un anno dopo che Thaddeus O'Neil ha lanciato una linea di abbigliamento maschile ispirata alla cultura surf tipica della zona di Eastern Long Island in cui lui stesso è cresciuto, l’indipendente designer ha ricevuto una lettera di diffida da uno studio legale che rappresenta Sisco Textiles, titolare del famoso marchio di abbigliamento sportivo "O’Neill ".

Questo è stato l'inizio della controversia legale tra il marchio d’abbigliamento per surfisti, O’Neil, fondato nel 1952, e il designer di New York che sta guadagnando sempre più popolarità dopo aver vinto diversi concorsi di moda.

Nella loro controversia con il fashion designer di New York, la società O'Neill sostiene che il suo brand stia usando questo nome fin dagli anni '50 e che i marchi di Thaddeus O'Neil sono "simili in maniera confusionaria". Secondo O'Neill questo potrebbe ingannare i consumatori e condurli a pensare che le aziende siano correlate.

Le controversie sul marchio che coinvolgono patronimici (cioè in cui il marchio sia equivalente al nome del fondatore) sono piuttosto comuni nella moda. Nel 2012, Tod's - che, a quel tempo, utilizzava il marchio “Roger Vivier” in virtù di un contratto di licenza - ha condotto in giudizio la designer di borse di Los Angeles, Clare Vivier, per violazione del marchio. Alla fine, Clare Vivier ha ribattezzato il proprio marchio in “Claire V.”. Nel 2016, in Italia, Elio Fiorucci ha perso la causa che coinvolgeva l'utilizzo del marchio "Love Therapy by Elio Fiorucci" contro i nuovi proprietari del marchio che aveva fondato.

Ma qual è la posizione dei tribunali italiani quando l'uso di patronimici potrebbe generare confusione con altri marchi? Alla fine degli anni '80 la Corte di Cassazione ha affermato che l'uso di un patronimico come marchio è legittimo, seppur in conflitto con un marchio registrato precedentemente, fintanto che il marchio precedente non diventa un marchio famoso.

Questo principio è stato ribadito dalla Corte Suprema nel 2016 nel citato caso Fiorucci vs. Elio Fiorucci.

Il nostro consiglio? Eseguire una ricerca preliminare sui marchi già registrati prima di lanciare un brand con il proprio nome.

Corte di Giustizia UE e Pirate Bay. Nuove responsabilità per le piattaforme di condivisione in Internet.

Con la recente sentenza C-527/15 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea sancisce la violazione del copyright dei gestori di “The Private Bay”, portale per la condivisione di file in rete. I diritti d’autore sarebbero infranti anche se a caricare i file sono persone terze, gli utenti, poiché “gli amministratori di Pirate Bay non possono ignorare il fatto che tale piattaforma dà accesso ad opere pubblicate senza l'autorizzazione dei titolari di diritti”. 
Le argomentazioni utilizzate dai giudici della Corte per condannare Pirate Bay sono rivoluzionarie rispetto alle logiche che finora hanno consentito lo sviluppo del business di questi operatori.
 
In particolare, la Corte di Giustizia ha stabilito per prima cosa che i gestori delle piattaforme di condivisione pongono in essere, attraverso la loro attività, una forma di comunicazione al pubblico che, ai sensi dell’articolo 3 della Direttiva 2001/29/CE, deve essere autorizzata dal titolare dell’opera oggetto della comunicazione. Infatti, gli amministratori, pubblicando i contenuti caricati dagli utenti, svolgono “un ruolo imprescindibile” nella loro messa a disposizione, ad esempio indicizzando e gestendo i vari file e suddividendo in categorie le opere disponibili ed eliminando i file vecchi ed obsoleti. Infine, ha sottolineato la Corte UE nelle sue osservazioni, i siti di condivisione rispondono anche perché dalla pubblicazione di questi file si generano introiti pubblicitari considerevoli.
È evidente che questa sentenza chiama in causa tutti i gestori di piattaforme di condivisione online e fa sorgere in capo a questi una maggiore responsabilità in caso di contenuti illegali caricati dagli utenti. 

Secondo alcuni esperti, però, la sentenza avrà ripercussioni non tanto nel mondo della pirateria, quanto nel settore della condivisione di video legale e in quello dei social network. Infatti, l’aver affermato che la messa a disposizione di opere in una piattaforma di condivisione costituisce una  comunicazione al pubblico ha più effetti nei confronti delle piattaforme di condivisione gratuita, come ad esempio Youtube, che fanno parte dei cosiddetti User Generated Content (UGC) e che il più delle volte utilizzano lo strumento dello streaming, piuttosto che nei confronti della pirateria vera e propria. Il rischio è dunque quello di procedere ad una troppo semplice assimilazione dei siti UGC alla categoria degli antiquati siti di downloading di torrent come, appunto, Pirate Bay.

L’affermazione in base alla quale infatti  il gestore è responsabile qualora intervenga gestendo e filtrando attivamente determinati contenuti, sembra prefigurare una diretta e generale  responsabilità per l’immissione in rete di contenuti ad opera di terzi.
Il dibattito europeo sarà fortemente influenzato da questa decisione, anche perché proprio in questi giorni il Parlamento Europeo sta lavorando alla riforma sui copyright e la relativa responsabilità delle piattaforme online. 
 

Pubblicità occulta e Social Media

Il mercato pubblicitario sta cambiando e sempre più comuni sono diventate le pubblicità indirette o, peggio, occulte in internet e sui social network più popolari.

La pubblicità indiretta è un tipo di pubblicità che compare in maniera chiara ed esplicita in spazi non tipicamente pubblicitari, senza però essere segnalata come tale. È invece pubblicità occulta la pubblicità che avviene in modo non palese. Questa pratica è vietata dalla legge italiana ma limitatamente alla televisione. E, sebbene film e telefilm siano un terreno fertile per il proliferare di questo tipo di sponsorizzazione, nuove sfide si sono aperte soprattutto sui social network. Infatti, dato che questi spazi rappresentano una nuova opportunità di manifestazione del proprio pensiero e dei propri interessi e gusti e un nuovo mezzo per apprendere e condividere informazioni e contenuti, anche le aziende hanno cominciato ad utilizzarli, in maniera esplicita o poco manifesta.

Da una parte troviamo veri e propri spot pubblicitari, come le sponsorizzazioni dichiarate, anche se non del tutto controllate: Facebook e Instagram, ad esempio, verificano che le inserzioni non contengano contenuti illeciti o proibiti dal regolamento interno, ma non controllano la veridicità delle informazioni comunicate, né la loro congruità a delle norme, visto che non esiste alcun codice di disciplina da rispettare.

Dall’altra c’è l’advertising che non si dichiara ma si fa, il cosiddetto product placement all’interno dei profili più cliccati.

A questo proposito, lo scorso gennaio la Competition and Markets Authority, agenzia governativa inglese che tutela la concorrenza sui mercati, si è pronunciata contro la pubblicità occulta, ovvero quella forma di pubblicità che non è indistinguibile da contenuti comuni nelle foto o nei video pubblicati. Chi si era spinta molto oltre era stata, tempo prima, la Federal Trade Commission americana che, per la prima volta, ha affrontato la questione, chiedendo alle celebrità della moda, dello sport e in generale agli influencer di rendere riconoscibili le loro redditizie collaborazioni commerciali attraverso hashtag o commenti.

Una normativa di riferimento però non c’è ancora e nemmeno le condizioni di utilizzo di siti come Instagram prevedono qualche tipo di regola. Ci si domanda quindi se si tratti di attività conformi alle norme del nostro ordinamento, in relazione soprattutto alla tutela il consumatore che, oltre a non dover essere soggetto a spot non veritieri e ingannevoli, ha diritto di poter distinguere i contenuti a scopo pubblicitario da quelli di puramente “di tenedenza”.

Recentemente, l’Unione Nazionale Consumatori ha interrogato l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per chiedere che si verificasse la legittimità dell’attività pubblicitaria occulta sui social network. La base giuridica di tale contestazione è l’articolo. 22 del Codice del Consumo secondo il quale l’intento commerciale dev’essere esplicitamente indicato qualora non sia reso evidente dal contesto o, comunque, se è idoneo a indurre in errore il consumatore.

L’AGCM dovrebbe dunque fare chiarezza e fornire informazioni adeguate sia sul rapporto interno tra produttore e influencer, sia sulla necessità di indicare in maniera esplicita e senza alcuna possibilità di fraintendimento il fine pubblicitario dell’attività.

Nel frattempo, Instagram ha lanciato un nuovo tag,Paid Partnership with”, in modo che gli utenti possano inserirlo sia nelle storie che nei post pubblicati per denunciare la presenza di una pubblciità. In alternativa, molte blogger, tra cui la più celebre è Chiara Ferragni, hanno iniziato ad utilizzare alcuni “claim-hashtag”, come #ad, #advertisement o #pubblicità, per evidenziare lo scopo commerciale della loro foto, in modo da contribuire, seppur in modo non sufficiente, ad una tutela del consumatore.

 

Emoticons e responsabilità precontrattuale.

Gli emoticon o emoji, anche conosciuti come faccine o smiley, sono riproduzioni stilizzate delle principali espressioni facciali. Il termine “emoticon” è un neologismo sincretico delle parole inglesi “emotion” e “icon”, utilizzato per indicare una piccola immagine che riproduce le nostre più comuni emozioni. Ormai però il gruppo originario di emoticon, composto dai tipici sorriso, risata, broncio, pianto, sbuffo e chi più ne ha più ne metta, si è allargato e comprende anche simboli e immagini di più vario genere. 
Questi disegnini, utilizzati prevalentemente su internet e nei messaggi per aggiungere componenti extra-verbali alla comunicazione scritta, sono diventati tanto comuni da costituire, secondo alcuni, un vero e proprio nuovo linguaggio di natura digitale.

Interessante, a questo proposito, è quel che è successo recentemente in Israele, dove un padrone di casa ha denunciato, con successo, una coppia che lo aveva fuorviato scrivendo un messaggio ricco di emoji. 
Più precisamente, il locatore, Yaniv Dahan, ha pubblicato un annuncio per l’affitto della propria casa su un sito dedicato al mercato immobiliare, dove la sfortunata coppia ha risposto, secondo il giudice, manifestando una dichiarazione di intenti. In effetti, dopo che i due giovani hanno risposto all’inserzione, il sig. Dahan ha eliminato il proprio annuncio ma la coppia non si è più fatta viva. La vicenda è stata allora portata all’attenzione dei giudici i quali, tra le prove utilizzate nei confronti degli imputati hanno preso in considerazione parte del testo scritto in risposta all’inserzione, contente immagini raffiguranti varie espressioni e oggetti, dal gesto “v” delle dita della mano ad una ballerina o una bottiglia stappata di champagne.
Il giudice ha deciso in favore di Dahan, ordinando alla coppia di pagare circa duemila dollari a titolo di risarcimento di danno per responsabilità precontrattuale. In particolare, il giudice ha motivato la sua decisione spiegando come le emoji utilizzate dalla coppia, tra cui la bottiglia e la ballerina, indicassero ottimismo e positività e, dunque, l’intenzione di concludere il contratto di locazione. Sebbene questo messaggio non costituisse un contratto vincolante tra le parti, secondo il giudice era sufficiente a far nascere un legittimo affidamento rispetto alla volontà di concluderne uno in futuro.

Sicuramente, e questa è esperienza quotidiana oramai comune ai più, gli emoticon sono simboli intuitivi e immediati, in quanto racchiudono un sentimento o un riferimento che sarebbe difficile da tradurre in parole, e che, soprattutto, richiederebbe più tempo per essere scritto per esteso con le lettere. 
Bisognerebbe però chiedersi se le simpatiche faccine oltre a semplificare la vita e a cancellare le ambiguità chiarendo un concetto, non abbiano sostituito una buona parte dei sentimenti, o meglio della volontà di manifestarli, rendendo la comunicazione virtuale più leggera e più incosciente e per questo meno rappresentativa della volontà del singolo.

Per ora questa sentenza israeliana è un caso isolato, ma sicuramente ci chiama a riflettere su questo tema e a fare attenzione a quel che scriviamo ;-)

Edera Blu.

In queste settimane è in corso una curiosa battaglia legale tra due star della musica internazionale e una compagnia californiana, la  per la registrazione di un marchio: “Blue Ivy” ovvero il nome della figlia di cinque anni di Beyonce e Jay-z. I due cantanti avevano già provato, ai tempi della nascita della bambina, a registrare il suo nome come marchio ma la società di Los Angeles si era opposta, facendo valere i propri diritti sul medesimo nome, già operativo da molti anni. Oggi, Beyoncè e Jay-z hanno inoltrato una nuova richiesta di registrazione aggiungendo al nome della piccola anche il cognome del papà rapper, Mr. Carter. Questa volta, il marchio, disponibile per la visualizzazione sul database statunitense per i marchi e i brevetti, copre moltissime categorie di prodotti, dal mercato del beauty a quello dei prodotti per bambini, ma anche DVD, CD, borse, libri e anche carte da gioco e "performance musicali dal vivo". Secondo il database, la richiesta di registrazione è stata originariamente presentata nel gennaio 2016, ma è stata disponibile per l'opposizione solo il 10 gennaio di quest'anno. E infatti, la società della California si è nuovamente opposta a questo secondo tentativo di registrazione, statuendo che i due celebri genitori vorrebbero procedere con la registrazione del marchio unicamente per impedire a qualcun altro di utilizzare il nome della bambina, senza poter provare l’utilizzo che ne verrà poi effettivamente fatto sul mercato. In effetti, a differenza di quanto è previsto nel nostro ordinamento, secondo la legge sul marchio degli Stati uniti, requisito essenziale per la registrazione di un marchio è la presentazione, al momento della domanda, di un cosiddetto “statement of use” cioè di una dichiarazione che dimostri l’utilizzo del marchio sul mercato statunitense. Qualora si tratti di una società da poco aperta che non ha ancora cominciato ad operare e vendere negli Stati Uniti, la domanda di registrazione del marchio viene accolta in via temporanea. Entro sei mesi la registrazione viene eventualmente confermata a seguito della prova d'uso in commercio negli Stati Uniti.

La prova d'uso si concretizza con la prova della vendita di un prodotto, oppure con la stampa di cataloghi per il mercato americano, con annunci pubblicitari, ecc. In italia, invece, l’utilizzo del marchio non è requisito essenziale per la sua registrazione, ma condizione per il mantenimento della sua validità. Il legislatore, all’articolo 24 del Codice della Proprietà Industriale, ha espressamente disciplinato il caso della decadenza del marchio per “non uso” se il titolare di un marchio registrato in una determinata classe, non lo utilizza per 5 anni di seguito sui prodotti e i servizi previsti per quella classe. In entrambi i casi, la ratio della norma è quella di impedire ad un soggetto di far proprio un segno distintivo senza utilizzarlo in maniera effettiva, sottraendolo al mercato ed impedendo ad altri di farne uso.

Siete pronti per l'entrata in vigore del nuovo regolamento Privacy?

Il Garante della Privacy ha elaborato una Guida per l’applicazione del Regolamento Europeo 2016/679 sulla protezione dei dati personali, adottato dal Parlamento Europeo lo scorso aprile 2016, per permettere alle persone, alle imprese e ai soggetti pubblici di conoscere e correttamente applicare le nuove disposizioni in materia.

Il Regolamento, che diventerà pienamente efficace dal 25 maggio 2018, sarà operativo in tutti i Paesi UE, senza bisogno di alcuna procedura di recepimento e sostituirà l’attuale Codice della Privacy, adottato invece con il decreto legislativo 196 del 2003 in sede di attuazione di una precedente direttiva comunitaria.
Entro un anno, dunque, le normative nazionali in tema di privacy e protezione dei dati di tutti i Paesi membri dell’Unione Europea saranno uniformate in un’unica disciplina.

Il sistema predisposto dall’Unione Europea è costituito da due parti: un regolamento che riguarda le persone fisiche, le imprese e le amministrazioni e una direttiva più specifica relativa all’utilizzo dei dati personali nell’ambito della sicurezza e dell’attività di polizia e giustizia. Questa seconda parte, dovrà essere recepita dai singoli ordinamenti nazionali con una normativa di attuazione. 

La Guida del Garante affronta i temi della prima parte della normativa, dividendoli in sei gruppi (fondamenti di liceità del trattamento; informativa; diritti degli interessati; titolare, responsabile, incaricato del trattamento; approccio basato sul rischio del trattamento e misure di accountability di titolari e responsabili; trasferimenti internazionali di dati) e affrontando per ognuno le relative novità e le eventuali problematiche.

In particolare, tra le novità introdotte dal regolamento ve ne sono alcune a vantaggio del titolare di dati. Innanzitutto, l’informativa eventualmente sottoscritta dal soggetto interessato, dovrà essere chiara, concisa, trasparente, intellegibile e facilmente accessibile. Inoltre, il titolare di dati potrà, all’occorrenza, decidere di trasferirli da un soggetto ad un altro, con la possibilità, quindi di cambiare gestore senza perdere i dati forniti. Soltanto per i paesi extraeuropei o per organizzazioni internazionali che non abbiano un’adeguata politica sulla privacy, sarà necessario un esplicito consenso al trasferimento dei dati personali. 
D’altro canto, il regolamento promuove la responsabilizzazione dei titolari del trattamento e l’adozione di approcci e politiche che tengano conto costantemente del rischio che un determinato trattamento di dati personali può comportare per i diritti e le libertà degli interessati. 
Infine, un’altra importante novità riguarda l’introduzione della figura del Data Protection Officer, un professionista addetto alla gestione e al controllo delle politiche di privacy di società ed enti. 

Entro un anno, dunque, scopriremo gli effetti apportati da questa riforma e vedremo come cambierà la gestione dei dati personali in tutta l’Unione Europea.

Leciti i link ai siti di streaming

La messa a disposizione in rete di file protetti dal diritto d’autore non è attività di per sé illegale. Questo è quanto ha recentemente riconosciuto il Tribunale di Frosinone, annullando una sanzione di oltre 550mila euro emessa a carico di un gestore di siti che permettono di vedere film pirata online. Per la precisione, il giudice ha accolto il ricorso contro una ordinanza del 2015, con la quale si era ingiunto al sito web di pagare una somma di denaro, a titolo di sanzione amministrativa, per avere violato l’articolo 171-ter, comma 2, lettera a-bis della legge 633 del 1941. Secondo i giudici del tribunale, infatti, la violazione del diritto d’autore sui siti che ospitano link a streaming di film e musica non è automatica, ma necessita di un’indagine volta a stabilire la sussistenza del fine di lucro, elemento previsto dalla lettera dell’articolo 171-ter. Nel caso concreto, il giudice ha escluso la presenza di uno scopo di lucro, nonostante il sito web faccia uso di banner pubblicitari. La condivisione di file protetti dal diritto d’autore, secondo il Tribunale di Frosinone, è un risparmio di spesa e non un’attività con finalità di lucro e dunque non sarebbero applicabili né le disposizioni penali né le conseguenti sanzioni amministrative previste dalla legge 633 del 1941. “Occorre dimostrare che l'attività di lucro sia collegata alla singola opera e che ne sia il corrispettivo, perché altrimenti siamo in presenza di un risparmio di spesa e non di una attività di messa a disposizione per finalità di lucro", dice l’avvocato del gestore del sito, Fulvio Sarzena. "Ne consegue che, al fine della commissione dell'illecito in esame, deve essere raccolta la prova dello specifico intento del file sharer di trarre dalla comunicazione al pubblico, per il tramite della messa in condivisione in rete di opere protette, un guadagno economicamente apprezzabile e non un mero risparmio di spesa", si legge nella curiosa sentenza. Il giudice non ha ritenuto ci fossero prove a sufficienza per dimostrare che i guadagni del sito fossero direttamente collegati ai singoli film piratati i cui link erano a disposizione sul sito. Per la prima volta, provare la concreta finalità di lucro dei siti di questo tipo è stato considerato rilevante per decidere una sanzione. Il fine di lucro è il requisito essenziale di punibilità e, in base alla sentenza, non sarà più possibile oscurare automaticamente un sito che fornisce link diretti a streaming di film. Ma cosa prevede la legge italiana sul diritto d’autore e perché questa sentenza fa discutere? La regola generale è riconducibile all’articolo 171, comma 1, lettera a-bis, che prevede che “è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendo in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere un’opera dell’ingegno protetta da o parte di essa”. Questa disposizione viene però sostituita dagli articoli 171-bis e 171-ter comma 2, quando, rispettivamente, si è in presenza di duplicazione abusiva di programmi per elaboratore oppure di duplicazione, a scopo di lucro, e vendita di opere tutelate dal diritto d’autore. Inoltre, l’articolo 174-bis prevede l’affiancamento di una sanzione amministrativa applicabile a tutte le violazioni della legge sul diritto d’autore previste nella sezione II, del capo III della legge sul diritto d’autore e quindi a quei comportamenti che costituiscono anche illecito penale. Sembrerebbe dunque che i giudici del tribunale del Lazio abbiano applicato con rigore le disposizioni dell’articolo 171-ter, richiedendo che il fine di lucro sia esito di una precisa attività inquirente, dimenticandosi però di tutto il complesso normativo in cui questo articolo è inserito e della ratio che ne costituisce il fondamento: garantire all’autore di un’opera dell’ingegno la titolarità dei diritti morali e patrimoniali connessi. Per questo, fino ad ora, le piattaforme web di divulgazione di link per lo streaming sono sempre state oscurate. Nel caso specifico, inoltre, la presenza sul sito di pubblicità, costituirebbe lo scopo di lucro richiesto dalla norma, non essendo necessario che ogni singolo link sia corredato da una specifica pubblicità. La sentenza fa già discutere e in molti parlano di un notevole passo indietro nella lotta contro la pirateria.

L'inimitabile Vespa Italiana

Il Tribunale di Torino ha deciso: la forma della Vespa è un’opera di disegno industriale creativa ed artistica e, come tale, non può essere copiata. In questi termini si sono espressi i giudici pronunciando una sentenza storica che, per la prima volta, attribuisce l’esclusiva sulla commercializzazione in Italia all’intramontabile Vespa. Tutto iniziò nel 2013 al salone milanese delle due ruote EICMA, dove la Guardia di Finanza sequestrò undici scooter esposti e appartenenti a sette diverse compagnie, poiché riproduzioni della storico modello della Piaggio, la Vespa. In quell’occasione la Guardia di Finanza aveva rilevato che i modelli esposti violavano il diritto di esclusiva del Gruppo Piaggio costituito dal marchio tridimensionale registrato per proteggere la forma distintiva di Vespa. Una società coinvolta nel sequestro, la cinese Taizhou Zhongneng, aveva poi a sua volta citato Piaggio davanti al Tribunale di Torino per l’annullamento del marchio distintivo della Vespa e, dunque, per far accertare la conformità della linea di moto cinesi presentate all’EICMA, le “Ves”. Il gruppo italiano aveva però dapprima risposto facendo valere il diritto di forma su un modello specifico, la Vespa LX del 2005, e poi su tutte le linee prodotte dal 1948 ad oggi. Il Tribunale ha accolto le domande degli avvocati della Piaggio e ha stabilito non solo che la società cinese non potrà commercializzare gli scooter Ves, ma anche che tutte le declinazioni stilistiche della Vespa sono tutelate dall’articolo 2 della legge sul diritto d’autore. Questo fa sorgere, però, delle perplessità poiché, sebbene fosse scontata l’illegittimità di una linea di scooter identica a quella della Piaggio e per giunta titolata con il diminutivo di Vespa, appare più complicato inquadrare il campo di applicazione della tutela garantita dalla sentenza al modello Piaggio. Difatti, dire che tutte le diverse versioni di Vespa sono una proprietà intellettuale tutelata dal diritto d’autore significa vietare la commercializzazione di qualsiasi scooter, essendo la forma della Vespa e quella dello scooter la stessa cosa. Bisognerà dunque aspettare di vedere con quale rigidità questa pronuncia verrà attuata per capirne la reale portata.

Continua la causa contro Facebook a Milano.

Il prossimo 4 aprile a Milano, davanti alla Corte d'Appello Civile, si aprirà la causa di secondo grado nei confronti di Facebook, condannata per la prima volta in Italia la scorsa estate per concorrenza sleale e per violazioni del diritto di autore sulla banca dati rappresentata da Faround, applicazione di geolocalizzaizone creata nel 2012 con il nome di Facearound dalla società milanese Business Competence Srl. La Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Milano con sentenza n. 9549 del primo agosto 2016 aveva statuito che l'applicazione Nearby di Facebook utilizzerebbe la stessa banca dati elettronica dell’applicazione Faround. Faround seleziona i dati presenti sui profili Facebook degli utenti registrati organizzandoli e visualizzandoli poi su una mappa interattiva, dove vengono indicati gli esercizi commerciali più vicini alla posizione dell’utilizzatore, con anche recensioni e informazioni su sconti ed offerte. Per quanto tali dati non siano di proprietà di Faround che, anzi, li ha ottenuti accedendo a Facebook in veste di sviluppatore indipendente, la modalità della loro organizzazione detiene un certo grado di originalità che permette di tutelarli come banca dati coperta da diritto d'autore. Infatti, “i precedenti programmi elaborati da Facebook (Facebook Places) e da terzi (Foursquare e Yelp) non avevano le stesse funzionalità di Faround: il primo era una sorta di cerca-persona che consentiva solo di rilevare la presenza di amici nelle vicinanze e non, piuttosto, una geolocalizzazione di esercizi commerciali vicini all'utente, mentre gli altri erano studiati sulla base di algoritmi logici che lavoravano sui dati inseriti dai soggetti iscritti ai rispettivi social network, e non di Facebook, ben più diffuso". Proprio per questo motivo, la Business Competence Srl aveva accusato Facebook di avere rubato il concept e il format dell’applicazione, lanciando la sua Nearby, identica nel contenuto. Inoltre, essendo stata sviluppata in breve tempo, Nearby attirò anche i principali inserzionisti professionali, perpetrando una condotta sleale nella forma dello storno di clientela in riferimento al business pubblicitario. Il Tribunale di Milano, dopo aver constatato l’effettiva uguaglianza delle funzionalità delle due applicazioni e averle definite “sovrapponibili”, con la suddetta sentenza ha condannato la società di Zuckerberg alla pubblicità della decisione attraverso la sua pubblicazione su il "Corriere della Sera" e "Il Sole 24 Ore" nonché, per almeno quindici giorni, sulla pagina iniziale di facebook.com. Ha, inoltre, proibito ogni ulteriore utilizzo in Italia dell'applicazione Nearby disponendo una penale pari a 45mila euro per ogni giorno di violazione di tali disposizioni. Non sono, invece, ancora stati liquidati i danni dovuti alla parte offesa. Facebook ha impugnato la decisione davanti alla Corte d'Appello di Milano, la quale, nonostante debba ancora pronunciarsi sul ricorso, ha rigettato l'istanza di sospensione della misura provvisoria decisa in primo grado.

Hendrix vs Hendrix

Experience Hendrix, società controllata da Janie Handrix, la quale detiene i diritti sull’intero patrimonio del più famoso fratello chitarrista Jimi, ha citato in giudizio Leon Hendrix e il suo socio Pitsicalis per violazione del diritto d’autore e del marchio. Leon e Pitsicalis avrebbero, infatti, utilizzato illecitamente alcuni dei tanti marchi di proprietà di Experience (la firma e le immagini del volto e del busto di Jimi) per commerciare sigarette e bevande alcoliche. Ma le battaglie per l’utilizzo commerciale del nome di Jimi sono risalenti nel tempo. Già nel 2015 la Corte distrettuale di Washington si era pronunciata sulla questione, proibendo a Leon e Pitsicalis di utilizzare le immagini del musicista. Inoltre, lo scorso gennaio 2017 la Corte distrettuale della Georgia ha dichiarato illegittimo da parte di Leon e Pitsicalis l’utilizzo delle parole “Jimi” e “Hendrix” sui loro siti web, social media e piattaforme online. Con la causa intentata il 16 marzo 2017 di fronte al tribunale di New York, la Experience Hendrix ha chiesto che venga dichiarato illegittimo anche l’utilizzo del nome “Purple Haze” nella vendita di prodotti a base di marijuna e di magliette. Purple Haze, infatti, è una canzone scritta nel 1967 da Jimi Handrix. Experience Hendrix ha chiesto un provvedimento ingiuntivo, l’eliminazione dal mercato dei beni in violazione dei diritti sul marchio registrato e un risarcimento dei danni. D’altra parte, Thomas Osinski, avvocato di Pitsicalis e Leon Hendrix, ha dichiarato che “Experience Hendrix conosce da tempo i prodotti dei miei clienti e conduce questa causa solo per offuscare e interferire con gli affari leciti e corretti di Leon che rispetta l’'eredità di Jimi Hendrix.” Osinski, in merito al contenuto della citazione, ha dichiarato che, sebbene le sentenze precedenti hanno escluso Leon Hendrix e la sua famiglia dal catalogo musicale di Jimi Hendrix, e hanno negato la possibilità di utilizzare i marchi creati da Experience Hendrix, niente impedisce a Leon e ai suoi soci di vendere altra merce legata a Hendrix. Chissà come il Tribunale risolverà questa lite familiare questa volta.

Una Mostra può essere tutelata come opera dell'ingegno?

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha statuito che un’esposizione può essere considerata un’opera dell’ingegno e come tale può essere tutelata dal diritto d’autore. Ai curatori di una mostra, dunque, possono essere riconosciuti diritti morali e patrimoniali. La realizzazione di una mostra può costituire espressione di un’idea creativa: da una parte si tutela il concept, cioè l’originalità del tema, dall’altra il project, cioè l’operazione di carattere creativo che precede l’allestimento vero e proprio. In questo senso, le esposizioni sono il frutto di un complesso e costoso processo di pianificazione e organizzazione, che merita di essere tutelato.

Il caso sottoposto alla Corte, riguardava un servizio televisivo messo in onda da RAI SAT, il quale, riproponendo una mostra, non ne rispettava i contenuti, violando così i diritti di sfruttamento economico riconosciuti dalla legge agli autori dell’opera. Fu dunque accertata la creatività della mostra, elemento necessario per la configurazione di un diritto d’autore. In altri casi, infatti, i giudici italiani avevano rigettato le richieste di accertamento e tutela di un diritto d’autore poiché non era stato provato in che modo originale fossero stati organizzati ed esposti gli oggetti di cui la mostra si componeva. In alcuni casi, inoltre, i giudici si sono spinti oltre e hanno allargato la tutela ad interi musei. È quello che è successo a Parigi, quando nel 2006 i giudici hanno riconosciuto la qualità di “opera d’ingegno” al museo del cinema Henri Langlois.

Sebbene la giurisprudenza, nazionale e non, sembri essere d’accordo nel concedere una tutela a mostre ed esposizioni, più difficile appare ricondurre questa fattispecie ad un istituto giuridico previsto dal legislatore. Nel nostro ordinamento, la tutela del diritto d’autore è garantita dalle previsioni della legge n. 633 del 1941, il quale comprende tutte le opere appartenenti “alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro, alla cinematografia,…,nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore”. Con uno sforzo interpretativo, la mostra potrebbe essere considerata una banca dati, intesa quale “raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti..” (articolo 2, comma 9 l.633/41). O ancora, si potrebbe far rientrare l’esposizione artistica nella previsione dell’articolo 4 della legge 633 del 1941, il quale riconosce quali opere dell’ingegno anche le opere derivate, cioè “le elaborazioni di carattere creativo dell’opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria o artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale”.

In entrambi i casi, condizione essenziale per il riconoscimento del diritto d’autore anche a mostre ed esposizioni è la realizzazione di un’opera intellettuale originale e creativa.